Guida in Stato di Ebbrezza

Quando la guida in stato di ebbrezza è Reato?

La guida in stato di ebbrezza è una fattispecie prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada.

Si tratta di un Reato Contravvenzionale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  

Mentre è prevista solo una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.

Quali sono le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza?

Dipende dal tasso alcolemico accertato.

  • Da 0,5 a 0,8 grammi per litro: è prevista la sanzione amministrativa che va da € 543 a € 2.170 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
  • Da 0,8 a 1,5 grammi per litro: è prevista la sanzione dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Oltre 1,5 grammi per litro: è prevista la sanzione dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno oltre alla sospensione della patente di guida da uno a due anni.  Se il veicolo appartiene a persona estranea

Vengono decurtati anche i punti della patente?

La risposta è si.
Il reato di guida in stato di ebbrezza, prevede la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Cosa succede in caso di incidente stradale?

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”.

Inoltre è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal trasgressore.

L’incidente stradale è tale anche quando non ci sono feriti, quindi, si può verificare anche solo in caso di danni alle cose.

Se il tasso alcolemico è superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue è prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente. 

In caso di revoca della patente cosa succede?

In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare.

Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).

Le conseguenze processuali

Generalmente a seguito della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 codice della strada le domande che mi vengono poste sono: mi hanno contestato il reato di guida in stato di ebbrezza: cosa succede ora? Sarò soggetto ad un processo penale? Dovrò fare i lavori di pubblica utilità?

Vediamo insieme le possibili Conseguenze Processuali.

Il decreto penale di condanna e la messa alla prova

– Da 0,5 a 0,8 grammi per litro: sarà possibile promuovere solo un ricorso davanti al Giudice di Pace ove ne sussistano i presupposti.

– Da 0,8 grammi per litro in poi: sarà possibile definire il processo penale con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Tuttavia se il guidatore ha provocato anche un incidente stradale non avrà la possibilità di estinguerlo con i lavori di pubblica utilità.

A quel punto l’indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza avrà a disposizione diverse strategie processuali da valutare insieme al proprio Avvocato (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova ecc.).

In cosa consiste la messa alla prova?

Come già detto nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non è possibile richiedere i lavori di pubblica utilità, ma è prevista la facoltà di richiedere la cosiddetta “messa alla prova”.

Tale istituto, così come il corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ha l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie (la sospensione e la revoca della patente).

La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.

Mi è stato notificato un decreto penale di condanna: cosa fare?

Il decreto penale di condanna equivale ad una sentenza di condanna vera e propria, prevede una sanzione pecuniaria, oltre alle pene accessorie quali la sospensione o la revoca della patente.

Per evitare tale condanna è sufficiente rivolgersi all’Avvocato per proporre opposizione: ma attenzione perché il termine per fare opposizione è di quindici giorni a far corso dalla data di notifica del provvedimento (e cioè di concreta ricezione dell’atto).

Con l’opposizione sarà possibile chiedere lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o la messa alla prova e non avere conseguenze rilevabili nel casellario giudiziale.

Il provvedimento del prefetto

 La Prefettura dispone la Sospensione della Patente di guida sulla base del verbale trasmesso dall’organo di polizia che ha rilevato una violazione del Codice della Strada.

La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dai parametri minimi e massimi previsti dal Codice della Strada, fino ad un massimo di due anni per ogni singola violazione.

Il provvedimento viene notificato all’interessato attraverso l’organo di polizia competente o inviato direttamente all’indirizzo di residenza.

Attenzione: per chi circola durante il periodo di sospensione della patente è prevista la Revoca della Patente di guida (art. 218/6 del C.d.S.).

Cosa dispone l’ordinanza del prefetto?

Insieme alla sospensione della patente, l’ordinanza prevede che sia Accertata l’Idoneità Alla Guida dell’interessato tramite visita nella Commissione Medica Locale Patenti.

Entro 30 giorni dalla Notifica, Contro il Provvedimento di sospensione della patente, è ammesso Ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).

Il permesso a ore

In caso di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza è possibile chiedere il Permesso A Ore.

Vediamo in quale Caso e Quali Sono i Presupposti per ottenerlo.

Il permesso orario può essere richiesto solo da chi ha avuto un ritiro di patente per tasso di alcool nel sangue Inferiore a 0,8 g/l e Non è stato coinvolto in Incidente Stradale.

La richiesta di permesso ore va presentata Entro 5 giorni Dal Ritiro della patente di guida, prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura.

Si può richiedere solo per due casi: 

– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità- Consiste in un permesso di 3 Ore Giornaliere Al Massimo, articolabili in più fasce orarie.

Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.

Come rientrare in possesso della patente

Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l’idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica (art. 128 e 218 C.d.S.)

In cosa consiste la visita in commissione medica locale?

La visita medica dev’essere prenotata dall’interessato nella Commissione medica competente per territorio.

La Commissione medica locale, dopo i vari accertamenti, rilascia un certificato che può essere di idoneità o non idoneità alla guida.

Se si ottiene un certificato di idoneità, questo può essere: 
– Certificato senza scadenza o illimitato : l’interessato può recarsi all’Ufficio patenti della Prefettura e ritirare la propria patente di guida. In seguito, non sarà tenuto a fare altre visite nella Commissione medica locale.  
– Certificato con scadenza o limitato : l’interessato deve inviare o portare una copia del certificato all’Ufficio patenti della Prefettura che si occuperà di spedire la patente di guida alla Motorizzazione Civile di residenza.

In questo caso, infatti, la patente di guida ritirata non è più considerata un documento valido per guidare poiché la scadenza originaria è diversa dalla scadenza decisa dalla Commissione medica.

Una volta ricevuto il certificato di idoneità, la Prefettura invia la patente all’Ufficio della Motorizzazione Civile di residenza dell’interessato.

I tempi di spedizione sono di almeno una settimana. Trascorso questo tempo, è possibile recarsi con 2 fototessere e il certificato di idoneità in originale alla Motorizzazione Civile di residenza per chiedere l’emissione di una nuova patente di guida.

La nuova patente avrà la validità stabilita dalla Commissione medica (es. validità 1 anno). L’interessato dovrà poi sottoporsi ai controlli per rinnovare l’idoneità fino a quando non otterrà un certificato con validità illimitata.

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